Con la pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, è diventato operativo il sistema informatico relativo al nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese, in attuazione delle previsioni comunitarie recepite dal D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
La disposizione in esame ha introdotto specifici termini entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria, individuando l’11 dicembre 2023 quale ultima data utile, al fine di evitare l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Soggetti tenuti alla comunicazione e titolari effettivi
In tal sede giova ricordare che i soggetti tenuti all’obbligo di comunicare la titolarità effettiva sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative);
- le imprese giuridiche private, ossia associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;
- gli istituti giuridici affini al trust definiti come gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi.
L’individuazione della titolarità effettiva
Al fine di una comunicazione conforme alla titolarità effettiva, sono state precisate anche le modalità di individuazione della stessa, differenziando il criterio in base alla natura dell’ente attenzionato.
Nell’ambito delle Società, opera una modalità di individuazione scalare:
- Partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, detenuta direttamente o indirettamente.
- Il controllo attraverso:
- la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- la sufficienza de voti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
- L’esercizio di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Infine, per quanto concerne i trust e gli istituti giuridici affini, qualora oltre al costituente e al fiduciario fossero presenti altri soggetti (ad esempio, guardiani, beneficiari), tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi.
Il particolare caso del mandato fiduciario
Nel caso specifico del mandato fiduciario, fin dall’entrata in vigore dell’obbligo comunicativo, autorevole dottrina, nonché le principali realtà fiduciarie, hanno sollevato importanti questioni interpretative circa l’assoggettamento del mandato fiduciario di tipo germanistico alla disciplina dei titolari effettivi.
Più nel dettaglio, il mandato fiduciario di stampo c.d. “germanistico” non comporta la spoliazione della titolarità dei beni affidati in amministrazione, ma soltanto il riconoscimento della legittimazione in capo alla fiduciaria a esercitare per conto (o anche in nome e per conto) del fiduciante i poteri di amministrazione, tale per cui non si ravvisa alcuna affinità al Trust.
Pertanto, posto che la disciplina nazionale estende l’obbligo anche ai soggetti cd. “affini al trust” senza null’altro specificare, l’aver ricompreso il mandato fiduciario germanistico nell’ambito applicativo della norma risulta privo di ogni tipo di fondamento, in ragione, appunto, della sostanziale differenza ravvisabile tra il negozio fiduciario del Trust e la cd. fiducia germanistica.
La decisione del TAR Lazio
Su ricorso di alcune fiduciarie, il TAR Lazio, Sez. IV, ha sospeso l’obbligo con l’ordinanza n. 8083/2023, rinviando la decisione di merito al 27 marzo 2024.
I rilievi principali sollevati riguardano:
- la genericità della nozione di “istituti giuridici affini al trust”;
- la violazione della riservatezza, anche alla luce delle critiche sollevate in sede comunitaria.
La decisione del Consiglio di Stato
In data 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248, ha ritenuto di sospendere ulteriormente il giudizio, rimettendo ben sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. I punti sottoposti al vaglio europeo includono:
- la definizione di “istituti giuridici” nella direttiva antiriciclaggio;
- la natura normativa o meramente ricognitiva dell’estensione agli istituti affini;
- la reale affinità tra trust e mandato fiduciario;
- il rispetto del principio di proporzionalità e degli effetti utili del diritto UE;
- la compatibilità della normativa italiana e comunitaria con il TFUE;
- la coerenza della normativa nazionale con le pronunce della CGUE, in particolare con la sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20).
Quadro attuale e operatività
Alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato, l’operatività del Registro risulta formalmente sospesa, così come l’attività sanzionatoria per il mancato rispetto della scadenza originaria, almeno fino a quando la CGUE non si esprimerà circa la legittimità delle disposizioni nazionali con la normativa comunitaria.
Questo articolo è stato predisposto da Fidirevisa Italia s.r.l. In caso di chiarimenti, è possibile scrivere una email a info@fidirevisa.it


