L’istituto del trust è uno degli strumenti più apprezzati nella pianificazione patrimoniale, grazie alla sua straordinaria flessibilità e versatilità.
Amato da imprenditori, collezionisti e, in generale, dai cd. High Net Worth Individuals, il trust consente di conferire efficacia anche ultratardiva e post mortem al proprio patrimonio, offrendo una risposta evoluta alle esigenze di protezione, segregazione e soprattutto di gestione degli asset. In molti casi, infatti, il trust rappresenta una soluzione efficace per evitare che determinati beni vengano dispersi o depauperati una volta rientrati nella piena disponibilità degli eredi. Ciò avviene attraverso l’affidamento della gestione a un trustee che amministra i beni del trust fund nel rigoroso rispetto delle volontà del disponente.
Tuttavia, proprio la sua estrema duttilità rende il trust uno degli strumenti più delicati sul fronte fiscale. Infatti, se da un lato esso può essere civilisticamente strutturato in forme molto diverse, dall’altro è essenziale comprendere come si inserisca nel sistema fiscale italiano e come l’Amministrazione finanziaria ne valuti la sostanza economica, atteso che il rischio di riqualificazioni fiscali, contestazioni impositive e conseguenti impatti economici rilevanti è tutt’altro che teorico.
Imponibili i trasferimenti tra trust
L’Agenzia delle Entrate, attraverso un consolidato filone interpretativo, ha chiarito che il trasferimento di beni da un trust originario a nuovi trust è, in linea generale, assoggettato all’imposta sulle donazioni, anche nel caso in cui i trust “successivi” abbiano i medesimi beneficiari del trust originario. Alla base di tale orientamento, i trust di nuova istituzione sarebbero portatori di uno scopo giuridico distinto rispetto a quello originario e, al contempo, verrebbero qualificati come beneficiari del primo trust. Da ciò discende l’applicazione dell’aliquota massima dell’8%, prevista per i trasferimenti tra soggetti privi di vincoli di parentela, sul valore imponibile dei beni oggetto di attribuzione.
Si tratta di una presa di posizione di estrema rilevanza, che dimostra in modo inequivocabile come la corretta impostazione fiscale del trust non possa essere considerata un aspetto secondario o meramente accessorio. Operazioni che, sul piano civilistico, risultano pienamente legittime ed efficaci possono infatti tradursi, se non adeguatamente strutturate, in significativi aggravamenti impositivi, con impatti economici tutt’altro che trascurabili. Questo è uno degli esempi più chiari di come, nel mondo dei trust, sia indispensabile conoscerne a fondo anche la lettura fiscale adottata dall’Amministrazione finanziaria.
Le ipotesi di interposizione
Posto che il trust è, in linea generale, dotato di autonoma soggettività fiscale, un ulteriore elemento di distorsione si manifesta nei casi di confusione tra la figura del disponente e quella del beneficiario. Si tratta di una configurazione che, dal punto di vista civilistico, non presenta particolari criticità e che, anzi, in molti ordinamenti è espressamente ammessa. Diversamente, dal punto di vista fiscale, tale sovrapposizione espone il trust al rischio di essere qualificato dall’Agenzia delle Entrate come interposto, “fittizio” o inesistente, con il conseguente venir meno della sua soggettività passiva. In questi casi, l’Amministrazione finanziaria ritiene infatti che non si realizzi un effettivo spossessamento patrimoniale e che il trust si risolva in un mero artificio giuridico, con la conseguenza che il trust fund viene considerato ancora appartenente al disponente. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato come fiscalmente interposti i trust in cui:
- il disponente ha il potere di revocare il trust;
- il disponente può revocare o sostituire il trustee o il guardiano;
- i disponenti hanno il potere di modificare i beneficiari discrezionalmente.
Trust in paesi black list ed esterovestizione
Un’ulteriore ipotesi di rischio è quella del trust esterovestito che si realizza quando, pur essendo formalmente istituito all’estero, il trust presenta elementi oggettivi di collegamento con l’Italia tali da radicarne la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Accanto alle ipotesi ordinarie della sede legale, della sede di direzione effettiva e del luogo di gestione ordinaria in via principale, l’art. 73 TUIR prevede due ipotesi di attrazione in Italia della residenza dei trust istituiti in Stati black list, quando:
- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano residenti in Italia, ovvero
- dopo la costituzione, un soggetto residente trasferisca al trust proprietà di immobili situati in Italia o diritti reali sui medesimi;
Sul punto, in mancanza di prova contraria adeguata, il trust viene quindi considerato dal sistema fiscale italiano a tutti gli effetti fiscalmente residente in Italia e, pertanto, ivi soggetto ad imposta per tutti i redditi ovunque prodotti in applicazione del cd. World Wide Taxation Principle.
Fidirevisa e il network Fidinam
Il quadro delineato impone una progettazione estremamente attenta degli strumenti della fiducia, non solo sotto il profilo civilistico, ma soprattutto sotto quello fiscale, che assume, come visto, un ruolo preminente. Proprio per questo, un’assistenza adeguata è dirimente per individuare le soluzioni più idonee alla protezione e al trasferimento generazionale degli asset, alla luce del framework in cui si opera.
Fidirevisa Italia, fondata nel 1968 e parte del Gruppo Fidinam, opera come trustee company indipendente specializzata nella tutela e gestione fiduciaria del patrimonio familiare, con un approccio interdisciplinare, riservato e sartoriale, dedicato a famiglie, imprenditori e patrimoni complessi.
Questo articolo è stato predisposto da Fidirevisa Italia s.r.l. In caso di chiarimenti, è possibile scrivere una email a info@fidirevisa.it


